La classificazione di un testo di contratto consiste nel far corrispondere a delle
voci uno o più brani di accordo il cui contenuto corrisponde alla specifica voce.
Ad ogni voce può o meno corrispondere una brano di testo a secondo del contenuto
dell'accordo. Le voci di classificazione non coprono tutto l'arco di contenuti possibili
cosicchè che non tutto il testo di un accordo può essere classificato nelle voci.
La classificazione nazionale è quella utilizzata per l'archivio nazionale mentre
è possibile che gli archivi regionali e nazionali di categoria abbiano adottato
classificazioni diverse o più estese.
Di seguito è possibile visualizzare le voci di classificazione nazionale; la suddivisione
in capitoli è puramente mnemonica per raggruppare le voci, per ogni voce è possibile
visualizzare una declaratoria che precisa il contenuto
RS
- RAPPORTI SINDACALI
RS01 - Diritti: RSU, Coordinamenti
- La presente voce raccoglie le disposizioni che fanno esplicito riferimento alle
rappresentanze sindacali aziendali che definiscono i criteri attraverso i quali
vengono designati i componenti degli organismi sindacali e precisati i loro diritti
(e prerogative) nell'ambito dell'esercizio delle funzioni.
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RS02 - Assemblee
- La voce comprende le disposizioni dei contratti che regolano le modalità di riunione
(assemblea) dei lavoratori all'interno dell'azienda per affrontare tematiche di
interesse sindacale e del lavoro. Gli articoli prevedono anche le modalità di riunione
dei lavoratori appartenenti anche a più aziende, ognuna delle quali con un'occupazione
inferiore ai 50 dipendenti.Le modalità riguardano principalmente i tempi di convocazione,
il numero delle ore annue, gli orari di svolgimento, i lavoratori interessati, i
luoghi e le eventuali partecipazioni di dirigenti sindacali, nonché esperti su materie
specifiche. Per quanto riguarda l'istituto del referendum, fatto salvo quanto stabilito
dall'art.21 della legge 300/70, possono essere presenti disposizioni che definiscono
modalità e criteri del suo svolgimento.
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RS03 - Permessi Sindacali
- Sotto la voce permessi per cariche sindacali sono comprese:
- le disposizioni relative ai permessi, retribuiti e non, a favore di componenti
le rappresentanze sindacali (il cosiddetto "monte ore");
- le norme che regolano le modalità attraverso le quali vengono concessi ai lavoratori
membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali
di categoria e dei sindacati regionali provinciali ad esse aderenti, permessi per
l'espletamento delle loro funzioni.
Per quanto riguarda la voce aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive,
nei testi contrattuali si ritrova il rimando alla legge 20/05/1970 n.300.
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RS04 - Agibilità
- Diritto delle rappresentanze sindacali d'azienda di poter usufruire di locali all'interno
dell'azienda per poter esercitare l'attività sindacale.
Talvolta sono presenti disposizioni che stabiliscono la dotazione di alcuni strumenti
per l'esercizio di tale diritto (telefono, fax, etc.).il riferimento al diritto
di affissione comprende le norme che riconoscono alle rappresentanze sindacali aziendali
la disponibilità di appositi spazi dove poter esercitare il proprio diritto di affissione
per comunicazioni inerenti a testi e materie di carattere sindacale.
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RS05 - Concertazione/Procedure e materie di contrattazione
- Le disposizioni relative all'articolazione della contrattazione collettiva, contenute
nella voce, precisano sia gli istituti soggetti a regolamentazione settoriale, sia
quelli soggetti ad accordi territoriali ed aziendali.
Per quanto riguarda la contrattazione integrativa, aziendale, di secondo livello,
le norme, ove esistenti, individuano in particolare:
- le organizzazioni competenti;
- le materie oggetto di negoziazione, nei limiti e secondo procedure specificatamente
indicati;
- le eventuali modalità di conciliazione;
- gli eventuali vincoli alla decorrenza temporale in riferimento a specifici istituti
contrattuali (moratorie);
- possono trovare una loro fonte in norme di rinvio nel CCNL;
- possono tradurre nel concreto disposizioni già previste nel CCNL;
- possono definire e regolare in via autonoma specifiche materie negoziali.
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RS06 - Informazione
- In tale voce sono comprese le varie materie oggetto delle informazioni, esami, confronti
che, nello specifico, possono riguardare:
-andamento economico del settore, del gruppo, delle unità produttive;
- piani di investimento, ristrutturazioni produttive e loro implicazioni sull'occupazione;
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- decentramento della produzione e degli appalti;
- programmi di riqualificazione e di addestramento professionale dei lavoratori;
- politiche del personale;
- azioni positive;
- ambiente di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
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RS07 - Organismi Bilaterali
- Rientrano in questa voce gli articoli e le disposizioni che definiscono la struttura
ed i compiti di quegli organismi costituiti per migliorare il sistema procedurale
di scambio di informazioni, per verificare il rispetto degli impegni sottoscritti
dalle parti e per favorire la consultazione delle parti su determinate materie.
In particolare i testi contrattuali possono contenere norme che definiscono obiettivi
e funzioni, poteri, articolazioni e composizione di tali organi, strumenti e modalità
del reperimento delle risorse per il loro funzionamento.
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CA
- CRISI AZIENDALI, RICONVERSIONI, RISTRUTTURAZIONI
CA01 - Cassa Integrazione ordinaria o in deroga
- La definizione delle modalità di utilizzo della CIG (lavoratori e categorie interessate,
durata, schemi di rotazione dei lavoratori interessati, quantità di ore richieste,
anticipo dell’indennità da parte dell'azienda, verifica periodica della situazione,
etc.);
- corsi di riqualificazione e formazione professionale;
- l'esame delle motivazioni addotte per l'utilizzo di tale strumento e dei programmi
di riconversione e ristrutturazione aziendale;
- gli impegni ad evitare riduzione del personale al termine del periodo di Cigs;
- gli impegni per soluzioni alternative e/o complementari in caso di impossibilita
di garantire la ricollocazione in produzione dei lavoratori interessati alla Cigs
(prepensionamenti, incentivi alle dimissioni volontarie, mobilita… anche esterna
all'azienda, partecipazione a programmi di formazione e riqualificazione professionale).
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CA02 - Contratti di Solidarietà
- Nella contrattazione decentrata le disposizioni relative ai contratti di solidarietà
riguardano tutti quegli interventi utili ad evitare riduzione del personale. Si
tratta di tutti quegli impegni relativi:
- al numero dei lavoratori coinvolti;
- al numero di ore di riduzione dell'orario settimanale e articolazione nel tempo
di quest'ultimo;
- all'eventuale quota di riduzione salariale a carico del lavoratore a fronte della
riduzione dell'orario di lavoro;
- all'eventuale assunzione di nuovi lavoratori in caso di contratti di solidarietà
espansivi o esterni;
- all'utilizzo dei benefici previsti dalle normative di legge.
In tale voce vanno altresì comprese le disposizioni che prevedono riduzioni di orario
pro-capite o il ricorso a turnazioni tra le maestranze al fine di salvaguardare
l'occupazione.
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CA03 - Mobilità esterna/Licenziamenti collettivi
- Attualmente il punto di riferimento legislativo è rappresentato dalla legge 223/91,
modificata per taluni aspetti da successivi provvedimenti.
Si tratta in particolare:
- dei criteri attraverso i quali vengono definite le liste di mobilità;
- del numero e delle caratteristiche dei lavoratori interessati;
- degli impegni relativi all'attuazione di tali provvedimenti ed alle relative verifiche
tra le parti.
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CA04 - Prepensionamenti
- Nella contrattazione decentrata il numero e le modalità di attuazione dei prepensionamenti
sono normalmente determinati in stretto collegamento con gli interventi sulla Cassa
integrazione straordinaria o come utilizzazione di specifiche norme di legge previste
in materia.
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CA05 - Per uso futuro
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CA06 - Outplacement/Politiche attive del lavoro
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CA07 - Altri stumenti
- Le misure relative alla gestione dei problemi occupazionali non definibili con le
voci precedenti.
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PA
- PARI OPPORTUNITA'
PA01 - Pari Opportunità/Azioni Positive
- Specifici programmi per la realizzazione di Azioni positive per la realizzazione
effettiva dell’ObiettivO della paritá.
Attività di studi e ricerche al fine di promuovere azioni positive e di individuare
eventuali ostacoli all'effettiva parità di opportunità nel lavoro tra uomini e donne.
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le
iniziative in materia promosse in Italia e nei paesi CEE;
- valutare gli esiti di eventuali indagini realizzate o sperimentazioni di azioni
positive.
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PA02 - Molestie
- Norme che impegnano le aziende ad adottare opportune iniziative dirette ad evitare
manifestazioni offensive riferite, in particolare, alla condizione sessuale. Nello
specifico questa voce trova più puntuale esplicitazione nella sua combinazione con
altre voci.
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OC
- OCCUPAZIONE, RAPPORTO DI LAVORO
OC01 - Mantenimento
- Norme che prevedono il mantenimento dei livelli di occupazione.
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OC02 - Aumento
- Norme che prevedono impegni per l’aumento dei livelli di occupazione.
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OC03 - Tempo indeterminato
- Norme riguardanti i rapporti a tempo indeterminato.
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OC04 - Tempo determinato/Stagionali
- La voce riguarda la definizione contrattuale del ricorso ai rapporti a tempo determinato,
secondo le disposizioni del D.Lgs. 368/01 e successive modifiche ed integrazioni;
in particolare vanno segnalate: - se, e quali, disposizioni il CCNL delega al 2°
livello (es. percentuale massima di utilizzo, causali, definizione di alcune attività
come stagionali);
- esercizio del diritto di precedenza, modalità e accordi specifici;
- accordi di conversione a tempo indeterminato.
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OC05 - Apprendistato
- La voce riguarda le intese raggiunte al 2° livello in merito all'applicazione delle
disposizioni contrattuali riferite all'apprendistato, preferibilmente nelle sue
diverse tipologie (per il diritto dovere di istruzione e formazione, professionalizzante,
per l'acquisizione di un diploma, di una laurea etc.) ma comunque per quanto riguarda
l'apprendistato professionalizzante. In particolare vanno riportati accordi aziendali
riguardanti: - durata dei rapporti;
- percentuale di conversione eventualmente concordata<
- quantità di formazione prevista;
- modalità di svolgimento della formazione (formale, esterna, interna con locali
dedicati, ovvero in addestramento);
- indicazione dei tutors, disposizioni che ne disciplinano la formazione e le funzioni;
- rapporti con istituzioni esterne deputate alla formazione (in particolare Regione);
- rapporti con strutture bilaterali di derivazione contrattuale.
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OC06 - Contratti di Formazione e Lavoro/di inserimento
- La voce rimanda per la disciplina di questo particolare contratto di lavoro alle
disposizioni di legge (legge 19 dicembre 1984, n.863) ed agli accordi interconfederali
o accordi nazionali di categoria stipulati in materia. Tali disposizioni sono collocate,
per lo più, in allegati ai contratti.
In particolare:
- il numero di lavoratori da assumere;
- l'articolazione del percorso formativo;
- il livello di inquadramento iniziale.
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OC07 - Forme di Lavoro Temporaneo (es. Interinale)/Somministrazione
- La voce contiene le disposizioni che riguardano gli aspetti demandati alla contrattazione
collettiva, da parte della specifica legge sul lavoro interinale (o temporaneo)
o dagli accordi interconfederali.
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OC08 - Part Time
- Nella voce vengono indicate:
- le modalità che regolano l'attuazione di tale rapporto di lavoro;
- i lavoratori interessati;
- la quota massima di lavoratori che possono usufruire di tale rapporto.
In alcuni casi vengono anche specificate le diverse articolazioni del part-time
(verticale, orizzontale, annuale).
Le norme specificano anche le situazioni in cui è previsto un esame congiunto delle
parti, i criteri cui bisogna attenersi per la determinazione della retribuzione
diretta ed indiretta e quelli per la trasformazione del rapporto da tempo pieno
a tempo parziale o viceversa.
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OC09 - Domicilio, Telelavoro
- Per il lavoro a domicilio valgono le disposizioni di legge vigenti in materia (in
particolare legge 18/12/1973 n.877). La voce può contenere norme aggiuntive che,
in particolare:
- precisano l'estensione anche ai lavoratori a domicilio delle norme del contratto
nazionale di categoria;
- definiscono la percentuale di retribuzione corrisposta per ferie, festività e
gratifica natalizia;
- determinano la percentuale della retribuzione corrisposta in sostituzione del
preavviso e del trattamento di fine rapporto;
stabiliscono la percentuale - rispetto all'ammontare complessivo della retribuzione
percepita;
- dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori.
La voce contiene le disposizioni relative al lavoro che può essere svolto a domicilio,
o in centri attrezzati o all’interno di postazioni mobili.
La voce suddetta, denominata Telelavoro ( per il quale esiste il rapporto di lavoro
dipendente), comprende le norme quali:
compatibilità, caratteristiche, modalità di svolgimento, retribuzione, evoluzione
del fenomeno, controlli, rapporti con l’azienda, diritti etc.
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OC10 - Co.Co.Co./Co.Co. Pro./Altre forme di lavoro atipico
- Norme relative alla normazione contrattuale di questo tipo di rapporto di lavoro.
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OR
- ORARIO DI LAVORO
OR01 - Orario contrattuale aziendale, flessibilità in ingresso, reperibilità
- La contrattazione decentrata, oltre che richiamare le disposizioni generali del
CCNL, può fornire specifiche indicazioni relative all’orario di inizio e di fine
della prestazione lavorativa giornaliera (e strumenti di rilevazione delle presenze),
ai limiti di flessibilità d'orario nell'entrata e nell'uscita giornaliera, ai limiti
delle pause (per il pasto o altri motivi).
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OR02 - Multiperiodale
- In tale voce vanno comprese quelle situazioni di regimi lavorativi settimanali diversamente
articolati nell'arco di più mesi (orario di lavoro settimanale più elevato in alcuni
periodi e più ridotto in altri) ma in modo da rispettare, comunque, l'orario medio
settimanale previsto dai CCNL.
La voce comprende le concrete modalità aziendali quali:
-durata del multiperiodale;
-range di oscillazione oraria;
- normativa degli straordinari nel multiperiodale.
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OR03 - Banca Ore
- Norme contrattuali riguardanti l'istituzione e la regolamentazione di un particolare
"conto" individuale nel quale vengono depositate - in tutto o in parte - le ore
prestate come lavoro straordinario, dal quale il lavoratore può attingere secondo
le sue esigenze, a determinate condizioni e nel rispetto delle regole stabilite.La
voce contiene le norme relative all’applicazione aziendale di questo istituto introdotto
dai contratti nazionali.
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OR04 - Straordinario
- La contrattazione decentrata integra, spesso, le disposizioni nazionali sul lavoro
supplementare e straordinario (diurno, notturno, festivo etc.), precisandone carattere
e modalità (obbligatorietà, etc.ezionalità, volontarietà) ed i limiti quantitativi
del ricorso (con le eventuali deroghe, in più o in meno, rispetto a quanto stabilito
dai CCNL di riferimento) in termine di monte - ore contrattuale.
Nella nuova situazione determinata dall’esistenza degli orari mutiperiodali e della
banca delle ore, queste norme sono quasi sempre strettamente connesse tra loro e
anche con quelle dei riposi compensativi e anche con i ROL.
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OR05 - Turni
- Le norme contenute in questa voce regolano il ricorso a tali forme di lavoro e specificano,
in particolare:
-la durata del normale orario di lavoro per i turnisti;
- l'entità delle maggiorazioni (e le voci retributive di riferimento);
- le modalità di godimento dei riposi compensativi;
- gli schemi di turnazione e la loro articolazione
Per quanto concerne il lavoro a squadre, le norme contenute nella voce lo definiscono
e specificano la durata dell'orario ordinario giornaliero, che comprende anche il
riposo per le prestazioni di lavoro etc.edenti un determinato numero di ore.
Le disposizioni regolano anche:
- i criteri inerenti le modificazioni dei turni e i tempi di notifica;
- l'entità delle relative maggiorazioni;
- i casi nei quali tali maggiorazioni non sono dovute.
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OR06 - Ferie, Permessi/Aspettative, Congedi
- Per quanto si riferisce alle ferie, la voce definisce la durata e le altre modalità
di godimento e di computo delle stesse.Le disposizioni specificano, ad esempio:
- numero dei giorni (di calendario o lavorativi);
- eventuali differenziazioni per scaglioni in relazione all'anzianità di servizi
dei dipendenti;
- periodo di godimento (anche in misure frazionate);
- trattamento retributivo generale e quello, più specifico, relativo ai ratei in
caso di incompleto anno lavorativo;
- eventuale indennità monetaria sostitutiva in caso di mancato godimento;
- trattamento in caso di anticipato richiamo in servizio.
Per quanto riguarda i permessi, le disposizioni enunciano i casi in cui vengono
concessi al lavoratore brevi permessi non retribuiti.Nella voce si possono ritrovare
disposizioni che illustrano i criteri che regolano la concessione e la durata di
tali permessi.
In particolari situazioni - come il lutto familiare o la nascita di figli - la norma
prevede la durata e la remunerazione di tali permessi.
Infine, in alcuni casi la voce prevede la concessione di permessi totalmente o parzialmente
retribuiti per favorire l'assistenza di alcune categorie sociali (handicaps, tossicodipendenze,
etc.) e l'assolvimento di alcune funzioni sociali (donatori di sangue, volontariato,
etc.) o per altri motivi non specificati nei precedenti capoversi (visite mediche,
richiesta atti amministrativi, etc.)
In questa voce rientrano le disposizioni relative ad aspettative e congedi non legate
a cariche pubbliche o sindacali e a motivi di studio.
Per quanto attiene il congedo, variano le forme nelle quali si articola.Per quanto
riguarda quello matrimoniale vengono fissati i giorni lavorativi concessi e i relativi
aspetti economici.
Vengono inoltre concessi brevi congedi anche per comprovate e riconosciute necessità
familiari (nascite, morte di un congiunto, visite sanitarie, etc.).
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OR07 - Riposi/R.O.L.
- Per quanto riguarda il riposo settimanale, la voce contiene le norme che individuano
tali giorni nelle domeniche o in alcuni giorni prestabiliti per riposo compensativo
settimanale.
Per quanto attiene alle festività, nella voce si riscontra l'elencazione di tutte
le festività nazionali previste, con opportune precisazioni in merito alle modalità
alternative di godimento della festività del santo patrono.
Nella voce sono inoltre contenute una serie di precisazioni che indicano le modalità
di determinazione del trattamento economico qualora il lavoro venga svolto in una
delle giornate festive.
Le disposizioni relative ai riposi aggiuntivi (o compensativi) prevedono il numero
di giornate annue usufruibili dai lavoratori in sostituzione delle ex-festività
soppresse (e/o per altri riferimenti).
In alcuni casi, viene anche precisato che per le date del 2 giugno e 4 novembre,
celebrate nella prima domenica del mese, il lavoratore beneficerà del trattamento
economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.Per quanto riguarda
la riduzione d'orario di lavoro la voce indica le quantità di tali riduzioni, normalmente
in termini annui, distinte per i vari gruppi di lavoratori (giornalieri, turnisti,
etc.) previste o dai contratti nazionali di categoria o da accordi interconfederali,
nonché le modalità di fruizione di tali riduzioni (individuali, collettive, etc.).
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OR08 - Part - Time
- La voce contiene le norme sul part-time relative all’orario di lavoro
- le diverse articolazioni del part-time (verticale, orizzontale, annuale);
- le norme concernenti l'instaurazione di tale rapporto (mansioni, orario di lavoro,
etc.);
- quelli per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
- le pattuizioni sul lavoro supplementare;
- le pattuizioni sulla flessibilità.
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OG
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
OG01 - Cambiamento
- Le disposizioni riguardano cambiamenti organizzativi che possono interessare anche
solo specifici reparti dell’unità produttiva. In particolare l'oggetto di tale cambiamento
può riguardare:
- gli aspetti quantitativi e qualitativi dell’attività produttiva;
- la gestione del cambiamento in riferimento a specifiche aree aziendali (servizi
tecnici e logistici, centri di ricerca, uffici amministrativi e commerciali, etc.)
o all'azienda nel suo complesso;
- gli effetti che si possono avere in termini di impatto ambientale, sicurezza degli
impianti, orari e ritmi lavorativi, tutela della salute, modifiche nell'inquadramento
e nei contenuti di lavoro, mobilità e gestione degli organici, corsi di formazione
e riqualificazione, etc.;
- gli impegni delle parti ad incontrarsi per esaminare, verificare e definire in
sede congiunta i problemi connessi ai mutamenti.
Per quanto riguarda interventi innovativi sul piano tecnologico possono riguardare:
- il processo produttivo nel complesso aziendale o in specifici ambiti;
- l'introduzione di nuovi prodotti;
- il miglioramento qualitativo della produzione e gli interventi diretti alla maggiore
efficienza degli impianti e/o dei mezzi di produzione;
- l'utilizzo di sistemi informatici negli uffici e/o nei vari reparti;
- gli effetti che si possono avere in termini di impatto ambientale, sicurezza degli
impianti, orari e ritmi lavorativi, modifiche nell'inquadramento e nei contenuti
di lavoro, mobilità e gestione degli organici, etc.;
- gli impegni delle parti ad incontrarsi per esaminare, verificare e definire in
sede congiunta i problemi connessi ai mutamenti.
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OG02 - Missioni, Trasferte
- Per quanto concerne le missioni, le norme possono definire il periodo massimo di
durata di tali missioni e le competenze del lavoratore relativamente a:
- rimborso delle spese (viaggio, trasporto bagagli, vitto e alloggio, etc.);
- eventuali diarie;
- maggiorazioni concesse se la missione dura più di 24 ore, variabili secondo il
periodo di durata della missione stessa.
Le disposizioni relative alla trasferta definiscono in genere i criteri attraverso
i quali individuare un trattamento economico minimo volto a risarcire forfettariamente
il lavoratore delle spese sostenute.
indennità giornaliere - con eventuali maggiorazioni - che variano a seconda della
durata delle trasferte.
Le norme regolano il trattamento di trasferta, e in particolare:
- l'impegno a comunicare per iscritto al lavoratore - ove la trasferta superi un
determinato periodo di tempo - la destinazione e la durata;
- i criteri di corresponsione delle indennità;
- la concessione dello straordinario nei casi in cui il datore di lavoro richieda
prestazioni oltre la durata del normale orario.
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OG03 - Prestazione; carichi di lavoro, ritmi, pause
- Il lavoro può essere ad economia o a cottimo. In ciascun caso, le norme definiscono
(prevedendo le relative maggiorazioni nel caso del cottimo):
- determinati ritmi produttivi;
- misurazione dei tempi di lavorazione;
- raggiungimento di risultati produttivi predeterminati.
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OG04 - Appalti, Esternalizzazioni, Decentramento
- Norme che consentono all'azienda di affidare ad altre ditte, nazionali e/o estere,
quote e/o fasi di produzione indicando, in particolare:
- quantità e tipologia di prodotto;
- ditta e paese di destinazione;
- compensi per tali lavorazioni.
Per quanto riguarda in particolare gli obblighi dei datori di lavoro, questa voce
comprende le norme di legge e contrattuali che disciplinano l'impiego di manodopera
negli appalti e subappalti, l'affidamento di lavoro esterno (lavorazioni decentrate
a terzi), il divieto di interposizione e intermediazione di manodopera.
Accanto a queste, vanno considerate le normative relative all’esternalizzazione
di segmenti del ciclo produttivo, il decentramento (fuori dell’azienda, in altre
regioni o nazioni) di parti dell’attivitá produttiva.
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TE
- TRATTAMENTO ECONOMICO
TE01 - Retrib.di base aziendale: superm., terzi elem., premi di prod. non var.
- In particolare, nella voce possono venire specificate:
- la misura di base di detto premio in relazione ai minimi tabellari;
- la durata minima dell'accordo, qualora nell'accordo aziendale di rinnovo non venga
specificata;
- le procedure di negoziazione del premio, che possono essere articolate in più
fasi qualora non si raggiunga l'accordo in sede aziendale;
- i riflessi su altri istituti contrattuali.
Le disposizioni che riguardano i superminimi definiscono gli importi attribuiti
(in genere allegati in tabelle) a tipicità professionali legate a specifiche mansioni
svolte.
Disposizioni che definiscono criteri, elementi, condizioni e modalità di erogazione
di elementi retributivi - individuali, di gruppo o collettivi - a cadenza definita
e di natura non direttamente incentivante.
In particolare, nella voce possono venire specificate:
- le modalità di erogazione (in misura uguale per tutti, differenziata per livello
o in forma mista);
- la cadenza (annuale o pluriennale), l'entità e la durata di tale erogazione;
- i lavoratori interessati;
- i riflessi su altri istituti contrattuali.
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TE02 - Mensilità aggiuntive
- Nella voce sono ricomprese le disposizioni che regolano la modalità ed i tempi di
erogazione delle mensilità aggiuntive (13a e 14a mensilità).
Tali gratifiche sono in genere pari ad una mensilità della retribuzione in atto
(paga base, contingenza, etc). Le norme specificano inoltre - in presenza di assunzione
o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o quando le assenze sono superiori
a determinati periodi - i criteri con i quali vengono computate tali erogazioni.
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TE03 - Indennità, Fedeltà/Anzianità, Una tantum
- In questa voce vanno comprese le disposizioni che regolano, in particolare, la concessione
delle seguenti indennità:
- di cassa e di maneggio denaro con responsabilità anche finanziaria (obbligo di
coprire eventuali ammanchi) da parte del dipendente. Sovente viene specificata la
percentuale di maggiorazione e la retribuzione contrattuale di riferimento;
- di trasporto (per uso, da parte del dipendente, di mezzi propri per l'espletamento
delle mansioni affidategli).
- di reperibilità (nel caso che venga richiesta al dipendente una sua immediata
disponibilità a prestazioni fuori del normale orario di lavoro).
Le indennità previste per addetti a lavorazioni che si svolgono in particolari condizioni
o sedi (ad esempio disagio, pericolosità, insalubrità, sottosuolo, alta montagna,
volo, presenza, incarichi speciali, etc.).
Le eventuali diarie o corresponsioni di importi per lavoro fuori sede o zona, ma
non di trasferta.
UNA TANTUM: le disposizioni che prevedono il riconoscimento di una somma fissa lorda
a tutti i lavoratori come corrispettivo per il periodo di vacanza contrattuale,
oppure come premio forfettario per periodi predeterminati (semestre, anno, etc.)
nella voce sono in genere specificati: l'importo, i tempi di erogazione e i lavoratori
che ne usufruiscono.
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TE04 - Salario variabile
- In tale voce vanno comprese le disposizioni che definiscono criteri, caratteristiche,
modalità e cadenza di erogazione di tutti quegli elementi retributivi, non ricompresi
nelle voci precedenti, in qualche misura caratterizzati da un legame incentivante
e variabile. Si tratta, in particolare, di erogazioni per la cui determinazione
vengono utilizzati vari indicatori di riferimento e metodi di misurazione di cui
gli accordi stessi provvedono a fornire e specificare le definizioni (obiettivi
quantitativi e qualitativi, fatturato, volume di produzione e vendita, ordinativi,
efficienza, rapporto qualità/tempo, margine operativo lordo, utile lordo, etc.).
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TE05 - Salario variabile per obiettivi finanziari
- Margine operativo lordo, utile lordo, etc.
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TE06 - Salario variabile per obiettivi produttivi
- Obiettivi quantitativi, fatturato, volume di produzione e vendita, ordinativi, efficienza,
rapporto qualità/tempo.
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TE07 - Salario variabile collegato alla presenza
- Casi in cui il valore del premio è collegato alla presenza.
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TE08 - Salario variabile; altri criteri
- Casi di salario variabile collegato a diversi criteri.
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TE09 - Doppi regimi/Salario di ingresso
- Tutte quelle normative che istituiscono trattamenti salariali differenziati in presenza
di identiche mansioni e prestazioni lavorative.
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TE10 - TFR
- Per quanto riguarda il periodo fino al 31/05/1982, invece del TFR nei contratti
si ritrova la voce indennità di anzianità.
Il computo di tale indennità viene regolato dal 1° comma dell'art. 2120 del codice
civile e dalle disposizioni contrattuali in vigore nel periodo citato.
Vanno altresì ricomprese eventuali indennità equipollenti (ad esempio, l'indennità
di risoluzione del rapporto di lavoro accantonata presso l'Enasarco o altri fondi)
e/o indennità suppletive variamente denominate.
Ferme restando le normative di legge (297/82) e le disposizioni indicate negli specifici
CCNL, la contrattazione decentrata interviene, talvolta, su tale materia operando
in particolare:
- sulle voci retributive da considerare utili o meno per il calcolo del TFR;
- sulle anticipazioni (allargamento delle ipotesi per l'utilizzo di esse);
- sui parziali utilizzi del TFR per la partecipazione alla costituzione di fondi
integrativi di pensione.
Varie leggi regolamentano la materia nell'area della pubblica amministrazione.
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TE11 - Mensa
- In questa voce sono ricompresse le normative relative al servizio mensa, alla concessione
di buoni pasto (ticket) oppure dell'indennità sostitutiva laddove non venga assicurato,
dal datore di lavoro, tale servizio, ovvero, pur esistendo, il lavoratore non possa
usufruirne per esigenze di servizio).
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MQ
- MANSIONI, QUALIFICHE
MQ01 - Inquadramenti
- In questa voce sono contenute le disposizioni che traducono, in termini operativi
e gestionali, e a livello decentrato, i criteridel CCNL. In particolare, gli effettivi
sistemi di inquadramento e le relative modalità di gestione (affidati anche a commissioni
e organismi paritetici), i criteri per definire i contenuti del lavoro, l’individuazione
di nuovi livelli e/o categorie, profili e figure professionali, i passaggi di livello
per specifiche posizioni di lavoro.
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MQ02 - Mobilità professionale
- In questa voce ricadono i casi di mobilità prettamente professionale.
Per esempio le figure di Jolly, mansioni promisque, cumulo di mansioni
Le disposizioni che definiscono - per determinate categorie professionali - l'acquisizione
di un livello di inquadramento superiore dopo un periodo predeterminato di permanenza
nella categoria di provenienza o inferiore, nonché quelle che prevedono passaggi
a gruppi professionali superiori (operai/intermedi/impiegati/dirigenti) o cambi
di mansioni a seguito di riduzione di idoneità al servizio.
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MQ03 - Quadri/Posizioni organizzative
- In applicazione alla legge 13/05/1985, n. 190, lavoratori in possesso di determinati
requisiti e ai quali vengono attribuite particolari funzioni di elevato livello,
sono inquadrati con la qualifica di Quadro.
Vista la particolarità di tale figura, in alcuni contratti le disposizioni che compongono
la voce non sono accorpate in un'unica sezione, ma possono ritrovarsi all'interno
di più articoli.
Nella voce vanno pertanto ricomprese tutte quelle disposizioni che riguardano tale
area.
In particolare quelle relative:
- alla classificazione (funzioni, mansioni, etc.);
- al trattamento economico (con le specifiche indennità di funzione attribuite ai
quadri) e altre eventuali integrazioni derivanti dalla non applicabilità di alcuni
istituti contrattuali;
- ai particolari strumenti informativi forniti dalle aziende;
- alle iniziative formative;
- all'assistenza legale;
- al riconoscimento di pubblicazioni nominative.
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AS
- AMBIENTE E SALUTE
AS01 - Ambiente esterno
- Il richiamo alle disposizioni sull'ambiente esterno si ritrova prevalentemente nella
parte dei contratti relativa al sistema di informazioni.
Assume ai diversi livelli - settoriale, territoriale e aziendale - soprattutto la
connotazione di un esame congiunto sulle condizioni ambientali-ecologiche e sulle
eventuali iniziative finalizzate al loro miglioramento.
Nella contrattazione decentrata sono previste disposizioni sull'ambiente esterno
che riguardano in particolare:
- gli esami congiunti sulle condizioni ambientali/ecologiche;
- l'individuazione di eventuali fonti inquinanti;
- gli interventi di prevenzione e bonifica e loro verifiche.
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AS02 - Ambiente interno
- Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, la legge 20/05/1970, n. 300 sancisce il
diritto di controllo delle R.S.A., anche attraverso la costituzione in azienda della
Commissione ambiente.
Le norme relative alla voce individuano le competenze e i comportamenti delle parti
in tema di informazione, prevenzione ed eventuale bonifica.
In particolare esse riguardano:
- le eventuali esigenze di interventi per la manutenzione e prevenzione negli ambienti
di lavoro;
- i rischi (connessi alle sostanze e alle tecnologie impiegate nella produzione)
cui sono esposti i lavoratori;
- i programmi di investimento per migliorare l'ambito di lavoro e la sicurezza;
- le normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale
(grandi rischi, impatto ambientale, trattamento e smaltimento rifiuti, etc.);
- gli eventuali programmi di risanamento e/o ristrutturazione per ragioni ambientali
e di sicurezza;
- la designazione e le funzioni degli eventuali delegati alla sicurezza.
Relativamente alle indagini, le norme prevedono che le R.S.A. e la Direzione aziendale
possano fare effettuare indagini sulle condizioni ambientali da Enti pubblici e
privati.
Le disposizioni attribuiscono anche alle R.S.A. il compito di promuovere ricerche,
elaborare ed attuare misure (informazione e formazione) idonee a tutelare la salute
e l'integrità del lavoratore.
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AS03 - Prevenzione
- Le disposizioni contenute nella voce sanciscono l'obbligo di rispettare da parte
dell'azienda e del lavoratore le norme di legge che garantiscono la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Le norme elencano infatti le misure che il datore di lavoro deve garantire per la
sicurezza dei lavoratori: prevenzione dei rischi, informazione dei lavoratori e
loro adeguata formazione, etc.
Le norme elencano anche gli strumenti attraverso i quali si mette sotto osservazione
la situazione ambientale di ogni unità produttiva.
- il registro dei dati ambientali, dove vengono annotati i risultati di rilevazioni
periodiche relative ai fattori ambientali;
- il registro dei dati bio-statistici, contenente per ogni reparto i risultati di
visite mediche ed esami periodici e le assenze per infortuni e malattie professionali;
- il libretto personale sanitario di rischio, con i dati delle visite mediche (di
assunzione e periodiche) e quelli relativi ad infortuni e malattie professionali;
- la scheda delle caratteristiche dell'impianto e quella di sicurezza per le sostanze
pericolose.
Nella contrattazione decentrata, oltre alle disposizioni previste dai CCNL, sono
anche presenti norme che riguardano:
- la costituzione di organismi, per il controllo delle condizioni di lavoro e per
la definizione delle modalità di eventuali interventi;
- gli obblighi di sottoporre i lavoratori a periodiche visite, generali e/o specifiche
di controllo sanitario;
- il controllo delle lavorazioni che superano determinati limiti di nocività, tossicità
e pericolosità;
- l'aggiornamento dei libretti sanitari dei lavoratori e dei registri dei dati ambientali
e bio-statistici.
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AS04 - 626, RLS
- La voce contiene quelle porzioni di testo ove si riscontra una dichiarazione generica
o esplicita di impegno e/o "disponibilità" all'applicazione delle norme relative
alla sicurezza (626/94, etc.).
Designazione e funzioni dei delegati alla sicurezza: elezione, funzioni, permessi,
monte ore.
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AS05 - Formazione su ambiente, salute e prevenzione
- Tutto quanto attiene alla formazione degli RLS.
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FO
- FORMAZIONE
FO01 - Formazione aziendale/continua
- nella contrattazione decentrata, le norme precisano, in particolare:
- i principali tipi di interventi formativi previsti (neo-assunti, formazione ricorrente,
riqualificazione, etc.);
- le finalità perseguite;
- i lavoratori coinvolti;
- la durata dei corsi;
- modalità e condizioni di partecipazione e svolgimento;
- l'articolazione dei moduli;
- la possibilità di interventi formativi integrativi effettuati da esperti esterni.
Molto più frequentemente nei contratti il richiamo a programmi di formazione e riqualificazione
professionale è strettamente connesso a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione
produttiva e agli effetti in termini di mobilità dei lavoratori.
Per questa ragione nella contrattazione nazionale i programmi di formazione rientrano
sovente nell'ambito dei sistemi di informazione e degli esami congiunti tra le parti.
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FO02 - Diritto allo studio
- Le disposizioni relative al diritto allo studio elencano - per specifiche finalità
- le modalità di esercizio del diritto stesso.
Le norme precisano perciò il monte ore messo a disposizione, tramite permessi retribuiti,
per tutti i dipendenti. In particolare, le disposizioni individuano:
- i criteri di determinazione del monte ore;
- la quota sul totale della forza lavoro occupata dei lavoratori che possono contemporaneamente
assentarsi dal lavoro;
- i criteri necessari per la domanda di partecipazione a tali corsi e per usufruire
dei relativi permessi;
- la periodicità e gli aspetti oggetto di esame congiunto in materia tra la direzione
aziendale e le R.S.A..
Per quanto concerne gli aspetti relativi alla scuola dell'obbligo, le disposizioni
contrattuali possono anche definire il rapporto tra ore retribuite e non retribuite.
Per quanto riguarda le facilitazioni per i lavoratori studenti le norme prevedono:
- il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione
degli esami;
- la possibilità di non svolgere prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali;
- le diverse articolazioni dei permessi (retribuiti e non) e aspettative a seconda
del corso di istruzione (primaria, secondaria, universitaria, qualificazione professionale);
- le modalità di eventuali concessioni di borse di studio e/o di altre forme di
incentivazione salariale legate sia alla partecipazione ai corsi sia al conseguimento
del diploma.
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DS
- DIRITTI E PRESTAZIONI SOCIALI
DS01 - Malattia/Infortunio
- La voce comprende le disposizioni che regolano, a livello aziendale, l'assenza per
malattia o per infortunio non sul lavoro. Le norme elencano le procedure che il
lavoratore deve rispettare nei periodi di malattia per veder garantito il diritto
alla conservazione del posto e al trattamento economico. Nella procedura, in particolare,
vanno segnalate:
- la comunicazione al proprio datore di lavoro dei motivi che giustificano l'assenza;
- l'obbligo di garantire la reperibilità presso il proprio domicilio per eventuali
visite di controllo;
- la tempestiva comunicazione all'azienda di eventuali mutamenti di indirizzo di
reperibilità.
In tale voce vanno infine indicate le norme che definiscono i termini temporali
garantiti al lavoratore per la conservazione del posto (spesso articolati rispetto
all'anzianità di servizio), nonché le eventuali integrazioni poste a carico delle
aziende (o di casse previste da specifici contratti come la cassa integrazione extra
legem di cui al contratto degli operai agricoli e di altri enti ad esse assimilabili)
rispetto ai trattamenti definiti per legge a carico dell'INPS o di altri enti assicurativi.
La normativa sugli infortuni sul lavoro si richiama alle disposizioni di legge vigenti
in materia per quanto riguarda gli obblighi dell'assistenza, del soccorso e quelli
assicurativi.
La voce contiene, quindi, disposizioni che precisano, in particolare:
- l'obbligo da parte del lavoratore dell'immediata denuncia dell'infortunio occorso
alla direzione aziendale, mentre quest'ultima è tenuta a denunciarlo all'istituto
assicuratore;
- il diritto del lavoratore alla conservazione del posto, fino ad avvenuta guarigione
clinica, con l'indicazione dei periodi garantiti, spesso articolati rispetto all'anzianità
di servizio;
- la durata temporale complessiva della copertura economica da parte dell'istituto
assicuratore e dell'eventuale integrazione da parte dell'azienda (o di casse previste
da specifici contratti come la cassa extra legem di cui al contratto degli operai
agricoli e di altri enti ad esse assimilabili).
Talvolta le norme prevedono che per i lavoratori a tempo determinato venga limitato
il periodo massimo di assenza.
Le disposizioni stabiliscono inoltre che, di fronte a un'invalidità che impedisca
l'assolvimento della mansione svolta in precedenza, l'azienda debba esaminare la
possibilità di mantenere il lavoratore in servizio adibendolo a mansioni compatibili
con le sue limitate capacità lavorative.
A questo riguardo, le norme definiscono anche i diritti e i conseguenti riflessi
economici.
In genere, le disposizioni contrattuali relative agli infortuni sul lavoro trattano
anche della malattia professionale, quella cioè contratta nell'esercizio e a causa
dell'attività lavorativa prestata.
Specifiche norme sono previste sia per gli adempimenti da parte del lavoratore sia
per gli obblighi da parte del datore di lavoro.
Sia sotto il profilo della durata della sospensione che del trattamento economico,
la disciplina contrattuale presenta differenziazioni, anche importanti, rispetto
a quella prevista per la malattia comune.
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DS02 - Maternità, Paternità
- Le norme che tutelano la maternità sono contenute in varie leggi (in particolare
nella legge 30/12/1971, n. 1204). Le disposizioni relative alla tutela della maternità
che si riscontrano nei testi contrattuali riguardano, in particolare:
- la definizione del periodo massimo di tempo nel quale vige il diritto alla conservazione
del posto di lavoro;
- la definizione del periodo massimo di assenza dal lavoro prima e dopo il parto;
- le relative quote di integrazione da parte dell'azienda (fino al raggiungimento
dell'intera retribuzione) del trattamento erogato dall'ente mutualistico.
Se nei periodi di assenza prima e dopo il parto interviene malattia, si applicano
le disposizioni del contratto relative alla malattia, se più favorevoli per la lavoratrice.
Talvolta, nei testi contrattuali, le disposizioni precisano che il diritto di assentarsi
dal lavoro, nel caso di malattia del bambino di età inferiore ai 3 anni, spetta
sia al padre che alla madre.
Inoltre, in alcuni casi, vengono anche specificate le modalità che regolano i periodi
di riposo giornalieri concessi alla lavoratrice durante il primo anno di vita del
bambino.
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DS03 - Lavoratori stranieri
- Le norme precisano le modalità cui il lavoratore deve attenersi per potersi avvalere
di tale facoltà (le disposizioni che disciplinano il ricorso ad aspettative non
retribuite per i lavoratori familiari di tossicodipendenti sono trattate nella voce
SR3):
- l'impegno delle parti ad adoperarsi per attuare sistemi di lavoro protetto di
cui all'art. 25 della legge 30/03/1971, n.118;
- la tutela e gli interventi a favore dei lavoratori extracomunitari.
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DS04 - Tutela di particolari categorie (Handicap, Tossicodipendenza,etc..)
- L'assunzione dei lavoratori appartenenti a particolari categorie è regolata dalle
disposizioni di legge vigenti in materia. Nei casi in cui tale voce è presente nei
testi contrattuali le norme precisano, in particolare:
- l'impegno e le iniziative tese a favorire l'inserimento degli invalidi e degli
handicappati nelle strutture produttive, anche attraverso la concessione di particolari
regimi orari (ad esempio, flessibilità) e rapporti di lavoro (ad esempio, part-time).
Tale inserimento può essere realizzato anche attraverso programmi di formazione
e riqualificazione professionale e in collaborazione con Enti pubblici (Regione,
Provincia, Comune);
- la concessione, previa documentazione, al lavoratore portatore di handicap di
permessi non retribuiti per l'effettuazione di visite specialistiche e terapie riabilitative.
Tali permessi possono essere concessi anche se le terapie e visite riguardano familiari
portatori di handicap conviventi e a carico;
- il diritto alla conservazione del posto per i lavoratori tossicodipendenti che
intendono accedere a programmi terapeutici e riabilitativi.
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DS05 - Diritti e prestazioni sociali
- La voce si riferisce ad una vasta casistica di diritti e prestazioni, le modalità
della loro concessione e delimitano le caratteristiche degli aventi diritto. I servizi
frequentemente presenti nei testi contrattuali sono l'alloggio e il vestiario.
Nei contratti possono essere presenti anche disposizioni che istituiscono e regolano
il servizio della mensa (per le indennità di mensa vedi, invece, la voce relativa),
o il trasporto sul posto di lavoro.
Tra i servizi erogati indifferentemente a tutti i lavoratori vanno comprese il Cral
e le eventuali riduzioni sulle tariffe di vendita dei beni prodotti dall'impresa
alla quale appartiene il lavoratore (come nel caso dell'energia elettrica per i
dipendenti dell'Enel).
Per quanto riguarda invece le attività ricreative, culturali ed assistenziali (organizzate
tramite il Cral aziendale), le disposizioni - conformemente alle relative leggi
vigenti in materia - ne identificano le finalità, i regolamenti e le modalità di
attuazione.
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà, le disposizioni si richiamano al punto
12 del Protocollo di intesa del 22/01/1983 e sanciscono l'impegno da parte delle
aziende di riscuotere mensilmente le quote di partecipazione volontaria dei lavoratori
ed effettuare il loro versamento agli istituti di credito.
In questa voce vanno comprese anche le disposizioni che prevedono l'istituzione
e le modalità di funzionamento di particolari fondi finalizzati a sostenere i redditi
dei lavoratori nonché le attività delle imprese in caso di eventi particolari (ad
esempio nel settore dell'artigianato).
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PR
- PREVIDENZA E SANITA' INTEGRATIVA
PR01 - Previdenza integrativa
- In questa voce vanno ricomprese le norme e le disposizioni attuative a livello aziendale
di fondi, conti e casse previdenziali.
Le caratteristiche e le modalità di tali fondi (adesione, contribuzione, gestione,
prestazioni, forme di recesso, etc.) risultano definite, oltre che dalle disposizioni
di legge vigenti, da specifici accordi.
Vanno altresì ricomprese le dichiarazioni comuni delle parti alla realizzazione
di sistemi di previdenza integrativa.
In alcuni settori si riscontrano disposizioni, analoghe a quelle sopra indicate,
con riferimento a forme di assicurazione e/o di previdenza (per malattia, infortunio,
morte, etc.).
In tale voce vanno, infine, ricomprese quelle normative, presenti in alcuni contratti,
relative alle pensioni consorziali più favorevoli ai lavoratori.
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PR02 - Sanità integrativa
- In questa voce vanno ricompresse le normative relative alla costituzione ed esercizio
di fondi integrativi sanitari di carattere aziendale, interaziendale e di gruppo.
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PI
- POLITICHE INDUSTRIALI
PI01 - Riassetti Aziendali
- In questa sono contenute tutte le disposizioni che traducono, in termini operativi
e gestionali, i criteri riportati nella voceRS06 - diritti di informazione
(es: piano di impresa, investimenti, programmi attuativi nella realtà decentrata,
verifiche etc.)
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PI02 - Investimenti
- In tale voce sono ricomprese parte delle materie oggetto delle informazioni, esami,
confronti che, nello specifico, possono riguardare:
- andamento economico del settore, del gruppo, delle unità produttive;
- piani di investimento, ristrutturazioni produttive e loro implicazioni sull'occupazione;
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- decentramento della produzione e degli appalti;
- programmi di riqualificazione e di addestramento professionale dei lavoratori;
- politiche del personale.
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